Rif. Art. 3-bis DL n. 59/2019
Rif. DPCM n. 90/2018
Bonus Pubblicità 2019
Il cosiddetto “Bonus pubblicità” è l’agevolazione per imprese e professionisti prevista per gli “investimenti pubblicitari incrementali” effettuati su quotidiani / periodici, anche online, televisione e radio locali.
In base alle ultime modifiche normative, il Bonus Pubblicità 2019:
- è stato reso strutturale (a regime) mediante l’utilizzo, a copertura dei relativi oneri, delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione entro il limite complessivo (tetto di spesa) determinato annualmente con apposito DPCM;
- il credito d’imposta spetta nella misura del 75% della spesa incrementale sostenuta
- per il 2019 può essere prenotato presentando “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” tra l’1.10.2019 e il 31.10.2019.
Soggetti beneficiari del Bonus Pubblicità 2019
- Imprese / enti non commerciali
- lavoratori autonomi
a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.
Investimenti agevolabili
Spese acquisto spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:
- stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”;
- emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali).
Al fine dell’agevolazione:
- le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97;
- i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie / costi di intermediazione / ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
Risultano escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:
- televendite di beni / servizi di qualunque tipologia;
- servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro;
- servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovraprezzo.
Condizioni per beneficiare del Bonus Pubblicità 2019
Per accedere al credito d’imposta è necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia che l’ammontare complessivo dell’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello sugli “stessi mezzi di informazione” dell’anno precedente.
Il credito d’imposta è concesso “nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati”. (L’ulteriore aliquota pari al 90% prevista per micro-imprese / PMI / startup innovative, nonostante non sia mai stata applicata in concreto, risulta soppressa)
I relativi limiti di spesa sono distinti per
- gli investimenti sulla stampa (anche “on line”)
- gli investimenti sulle emittenti radio – televisive.
Il credito d’imposta spettante è così determinato:
(Investimenti anno N+1 – investimenti anno N) x 75%
Il Dipartimento sottolinea che “nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario … è calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, previa verifica della condizione che l’investimento nel suo complesso superi quello dell’anno precedente di un importo pari ad almeno l’uno per cento”.
Utilizzo del credito d’imposta "Bonus Pubblicità"
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dopo la pubblicazione dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi al bonus (codice tributo “6900”).
Il mod. F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Rispetto limiti aiuti de minimis
Il bonus in esame può essere, come disposto dall’art. 1, comma 762, Finanziaria 2019, utilizzato nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti “de minimis” di cui ai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013.
Precisazioni mod. REDDITI e cumulabilità
Il credito d’imposta spettante va indicato nel mod. REDDITI del periodo d’imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.
L’agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee “salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità” dell’agevolazione stessa.
Domanda di Ammissione Bonus Pubblicità
Come previsto dall’art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un’apposita istanza telematica, utilizzando l’apposito modello, tramite soecifica piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.
Per il 2019 l’istanza telematica (di prenotazione) va presentata dall’1.10 al 31.10.2019.
La determinazione del credito d’imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione (la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2019 va trasmessa dall’1.1 al 31.1.2020).
L’istanza deve contenere:
- i dati identificativi dell’impresa / ente non commerciale / lavoratore autonomo;
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati / da effettuare nel corso dell’anno;
- il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente;
- l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
- l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media.
Come specificato dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria nella citata Nota è richiesta altresì una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’assenza delle condizioni ostative / interdittive previste dalle disposizioni antimafia.