Rif. D.L. 119/2018
Rif. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/2019
Data della fattura elettronica
Ai sensi dell’art.21 del DPR 633/72, “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.
La Circolare 14/2019 afferma che la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. Resta inteso che nel caso di fatture cartacee, o elettroniche per mezzo di canali diversi dallo SdI, emesse nei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, il documento deve contenere entrambe le date.
In sintesi, in base alla Circolare n. 14/2019 dell’Agenzia delle Entrate:
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La data documento, che verrà indicata nel campo “Data”, corrisponderà alla data di effettuazione dell’operazione (consegna del bene o pagamento del corrispettivo del servizio).
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La data di emissione coinciderà con la data di trasmissione della fattura a SDI e sarà presente nella ricevuta di consegna o di mancato recapito.
Data fatture elettroniche immediate
A decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura immediata va emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972.
L’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, ai sensi dell’articolo 6 citato, per le operazioni nazionali, corrisponde:
- alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili,
- alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili,
- al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.
In altre parole, nel caso in cui l’operatore decidesse di non emettere la fattura elettronica entro le 24 ore del giorno dell’operazione, ma in uno dei successivi 12 giorni, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data di effettuazione dell’operazione; i 12 giorni successivi potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica allo SdI.
La fattura relativa alla cessione di un bene consegnato il 3 luglio, in caso di fatturazione immediata, potrà essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 luglio, riportando la data di effettuazione dell’operazione (data del documento) 3 luglio.
Data fatture elettroniche differite
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ad esempio il ddt, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione.
La fattura elettronica “differita” può essere inviata al Sistema di Interscambio entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di effettuazione delle operazioni ed il campo “Data” deve essere valorizzato facendo riferimento all’ultima consegna effettuata.
Dal chiarimento emerge quindi che:
- la data fattura è quella corrispondente all’ultima operazione effettuata nel mese di riferimento;
- la data di invio allo Sdi deve avvenire nell’intervallo temporale intercorrente tra il 1° ed il 15 del mese successivo a quello di riferimento..
Per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019 si voglia emettere un’unica fattura differita, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).
Si aggiunge che non vi sarebbe alcun “danno” nell’indicare, nel campo “Data” il 30 settembre 2019 anche se l’ultima consegna è stata eseguita il 28 settembre, tenendo presente che l’imposta a debito confluirebbe comunque nella liquidazione periodica del mese di settembre.
- Data fattura (da indicare nel campo data documento): 28/9/2019
- Termine di trasmissione allo SDI : entro e non oltre 15/10/2019 (si consiglia di trasmettere la fattura entro il 10 del mese successivo per essere in possesso della ricevuta di consegna o mancata consegna entro il 15)
- Termine di annotazione sui registri IVA: 15/10/2019
PRECISAZIONI
Dal 1 luglio 2019 per i contribuenti trimestrali e dal 1 ottobre per i mensili la moratoria sulle sanzioni per ritardata emissione della fattura elettronica non sarà più applicabile.
In caso di ritardata emissione di fattura la sanzione ordinaria è applicata nella misura da 250 a 2.000 euro, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, altrimenti la sanzione è dal 90 al 180% dell’Iva (articolo 6 D.Lgs. 471/1997).
Si raccomanda di verificare, una volta trasmessa elettronicamente la fattura, quotidianamente le ricevute di consegna messe a disposizione dal proprio sistema e, in caso di scarto, di provvedere entro e non oltre i 5 giorni, al reinvio del file corretto.