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La cessione quote SRL senza notaio si fa dal commercialista

Trasferimento quote Srl con il commercialista: procedura semplificata
tramite invio di un documento informatico firmato digitalmente dalle parti.
Rif. Decreto Legislativo 112/2008, convertito con Legge n.133 del 06.08.2008

Dal 6 agosto 2018 la cessione delle quote di una società a responsabilità limitata (s.r.l.) può avvenire anche affidandosi ad un commercialista abilitato, non più soltanto attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio.

L’atto di trasferimento delle quote di una SRL tramite il commercialista, può avvenire attraverso la compilazione di un documento informatico, che deve essere firmato digitalmente e una volta completo, depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese in cui ha sede la società, entro 30 giorni da parte del Dottore Commercialista iscritto all’albo.
L’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell’alienante e dell’acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito, rilasciato dall’intermediario che vi ha provveduto.

Per poter beneficiare di questa modalità e per evitare l’intervento del notaio, nell’atto di cessione quote della S.r.l. le parti in causa devono essere in grado di poter firmare digitalmente il documento informatico, e nello specifico vengono accettate solo le firme digitali che sono state rilasciate da certificatori accreditati.

La norma relativa alla cessione quote SRL senza notaio

L’art.36, comma 1-bis, del D.L.112/2008, convertito con Legge n.133 del 06.08.2008, stabilisce che:
l’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’art.2470 c.c. può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art.31, comma2-quater, della legge 24 novembre 2000, n.340. In tale caso, l’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell’alienante e dell’acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito, rilasciato dall’intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.

Soggetti abilitati all'emissione dell'atto di cessione quote SRL

Al deposito dell’atto presso il competente ufficio del Registro delle Imprese deve provvedere un intermediario abilitato ai sensi dell’art.31, comma2-quater, della legge 24 novembre 2000, n.340,vale a dire un soggetto iscritto negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

Per effetto del disposto dell’art.78,comma1, del Dlgs 28 giugno2005, n.139, questa competenza deve intendersi attribuita esclusivamente agli iscritti nella sez. A “Commercialisti” dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Dell’attribuzione dell’incarico da parte dei contraenti il professionista deve dare attestazione mediante autocertificazione

Cessione quote senza notaio: quando si può fare e quando no

La cessione quote Srl senza notaio può avvenire in completa libertà sia passando la propria partecipazione alla società ad un’altra persona esterna all’impresa, sia per testamento per i deceduti.

L’atto di trasferimento, a titolo oneroso, può avere ad oggetto il diritto di:

  • proprietà;
  • usufrutto;
  • nuda proprietà;
  • pegno.

Ci sono comunque alcune eccezioni:

  • i casi in cui la legge impedisca il trasferimento delle quote societarie;
  • l’impedimento previsto dall’atto costitutivo circa la cessione (es. possono esserci delle limitazioni per ereditarietà);
  • la limitazione riguardante la cessione inerenti i patti parasociali, ma in questo caso la validità si ha soltanto tra le parti firmatarie, quindi non si può fare opposizione alla società o a terzi.

Al di là dei casi in cui non sia possibile procedere con il trasferimento, la cessione quote Srl può avvenire senza notaio, affidandosi ad un commercialista abilitato.

Vantaggi della cessione di quote senza notaio

Il trasferimento delle partecipazioni di una SRL tramite il commercialista risulta essere una procedura:

  • semplificata rispetto al classico iter notarile
  • meno dispendiosa
  • più rapida: per l’evasione della pratica di cessione quote occorre 1 giorno lavorativo dalla data di apposizione di tutte le firme digitali sull’Atto (in formato PDF/A). La cessione ha effetto dal giorno stesso in cui viene firmata e marcata temporalmente dal Dottore Commercialista.

Cosa fa il commercialista

Il commercialista ha il compito di occuparsi della cessione quote di S.r.l. e deve verificare preliminarmente che esistano le condizioni previste dalla legge. In particolare dovrà:

  • accertare l’identità delle parti coinvolte nella transazione e la loro capacità di agire;
  • verificare il regime patrimoniale del coniuge di chi cede le quote, perché se risulta esserci la comunione di beni, è necessario avere l’autorizzazione di entrambi;
  • accertare la reale proprietà delle quote da parte di chi le vuole cedere;
  • verificare che non vi siano limiti o vincoli statutari della società circa il passaggio di quote e controllare altresì l’assenza di diritti altrui sulle quote stesse;
  • accertare che il trasferimento delle quote non violi norme relative alla sicurezza pubblica.
  • La cessione quote S.r.l. senza notaio può avvenire se i vari elementi che il commercialista è tenuto a controllare sono rispettati, l’esistenza di qualsiasi
  • impedimento non permette di completare il suddetto trasferimento.

Atto di trasferimento quote SRL: documenti, contenuto e formato

L’atto di trasferimento delle quote, contenente gli elementi identificativi delle parti contraenti, deve assumere le caratteristiche del documento informatico non modificabile ed essere sottoscritto digitalmente da entrambe le parti (chi cede e chi acquista le quote).
Per documento informatico si intende “la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti”.
Inoltre, il documento informatico, rilevante ai fini tributari, deve essere statico e non modificabile: il contenuto deve risultare non alterabile durante le fasi di accesso e di conservazione, nonché immutabile nel tempo.
L’atto di cessione quote della SRL deve essere in formato digitale “ab origine” e deve essere sottoscritto digitalmente dalle parti dopo essere stato convertito in file con estensione PDF/A.

Non sono ammesse procedure di digitalizzazione di “secondo grado” (es. atto di trasferimento di quote redatto su carta, firmato manualmente, poi acquisito a mezzo scanner e infine sottoscritto digitalmente dalle parti).

I documenti necessari per l’atto di cessione quote SRL:

  • copia del documento di identità e del codice fiscale di tutte le parti (ben leggibili e non scaduti);
  • copia dello statuto societario aggiornato ed eventuali patti parasociali attuali;
  • visura camerale aggiornata della società;
  • indicazione del regime patrimoniale coniugale della parte alienante e, in caso di comunione legale, fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del coniuge;
  • eventuale dichiarazione di rinuncia alla prelazione da parte degli altri soci.

Per stipulare l’atto è dunque necessaria:

  • la presenza fisica del cessionario e del cedente, dinanzi al professionista incaricato;
  • il possesso da parte di tutte le parti della Smart Card (C.N.S.) di firma digitale;
  • il documento di identità in corso di validità e codice fiscale del cedente e del cessionario.
  • Atto di cessione quote Srl: La marcatura temporale
  • Un atto di cessione di quote deve avere necessariamente almeno due firme digitali (una del cedente e una del cessionario).

Al fine di attribuire data ed ora certa ad un file firmato digitalmente è necessaria l’apposizione della cosiddetta “marcatura temporale”.
La marcatura temporale viene effettuata dal commercialista solo dopo che sono state apposte tutte le firme digitali dei contraenti sull’atto di trasferimento.

La registrazione dell’Atto presso l'Agenzia delle Entrate

L’atto di trasferimento quote deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate, tramite apposita modulistica e software dedicato, da parte del  commercialista abilitato, entro 20 giorni dalla data in cui sono state apposte le firme digitali e la marcatura temporale.

La richiesta di registrazione da parte del commercialista prevede:

  • compilazione della modulistica specifica mediante apposito software approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e reso disponibile sul canale Entratel con il relativo modulo di controllo.
  • Invio del supporto di memorizzazione dell’atto firmato digitalmente da entrambi i contraenti e con marcatura temporale;
  • Copia di un esemplare del documento in formato cartaceo;
  • il Mod. F23 attestante il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa (200,00 Euro) per ciascuna disposizione negoziale contenuta nel documento.
  • Il pagamento dell’imposta di bollo.

Il controllo da parte dell’ufficio delle Entrate è limitato alla verifica della regolarità formale della domanda presentata e ha ad oggetto:

  • la regolare compilazione del modello di domanda;
  • la valida sottoscrizione digitale da parte di un professionista abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2 quater, della L. 340/2000;
  • il deposito dell’atto di trasferimento di quote in formato digitale, sottoscritto digitalmente e validamente dal cedente e dal cessionario e con successiva apposizione di marcatura temporale.

Il deposito presso il Registro imprese

L’atto di trasferimento delle partecipazioni di S.r.l., sottoscritto dalle parti con firma digitale deve essere depositato entro 30 giorni dall’apposizione della marca temporale presso l’ufficio del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, da un professionista iscritto nella Sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il commercialista che provvede al deposito, tramite apposita procedura e modulistica, oltre alla dichiarazione che attesta la propria qualifica e l’incarico ricevuto dalle parti, deve inserire anche la dichiarazione relativa alla verifica del rispetto delle disposizioni statutarie riguardanti le clausole di prelazione o gradimento, nonché l’assenza di clausole statutarie di intrasferibilità delle quote.

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